Art. 3.
(Modifica dell'articolo 147 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209).

      1. L'articolo 147 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente:

      «Art. 147. - (Liquidazione di somme provvisionali ai danneggiati). - 1. Nel corso del giudizio di primo grado, gli aventi diritto al risarcimento a causa del sinistro possono chiedere che sia loro assegnata una somma da imputare nella liquidazione definitiva del danno.
      2. Il giudice civile o penale, sentite le parti, qualora da un sommario accertamento risultino gravi elementi di responsabilità a carico del conducente, con ordinanza immediatamente esecutiva provvede all'assegnazione della somma, a carico di una o più delle parti civilmente responsabili, nei limiti di quanto previsto

 

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nei commi 3 e 4. Se la causa civile è sospesa ai sensi dell'articolo 75, comma 3, del codice di procedura penale, l'istanza è proposta al presidente del tribunale dinanzi al quale è pendente la causa.
      3. Se a causa del sinistro i danneggiati vengono a trovarsi in stato di bisogno, il giudice provvede all'assegnazione di una somma nei limiti dell'80 per cento della presumibile entità del risarcimento che sarà liquidato con la sentenza.
      4. Se i danneggiati non si trovano nello stato di bisogno di cui al comma 3, il giudice provvede all'assegnazione di una somma pari ad una percentuale compresa tra il 30 e il 50 per cento della presumibile entità del risarcimento che sarà liquidato con la sentenza.
      5. L'istanza può essere riproposta nel corso del giudizio.
      6. L'ordinanza è irrevocabile fino alla decisione del merito».